Art. 90 Competenza al rilascio dell'informazione antimafia 1. L'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ed e' conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati. 2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, l'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonche' delle attivita' oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67. 3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al capo V.