Art. 90 Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese 1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse; b) al comma 3: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente "b) avere sede operativa in Italia;"; 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;"; c) al comma 5: 1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti "attuative e"; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.".