Art. 90 (L)
       Sopraelevazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)

  1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
    a) la  sopraelevazione  di  un  piano  negli edifici in muratura,
purche'  nel  complesso  la costruzione risponda alle prescrizioni di
cui al presente capo;
    b) la  sopraelevazione  di  edifici  in  cemento armato normale e
precompresso,  in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso
della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
  2.   L'autorizzazione   e'  consentita  previa  certificazione  del
competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo
di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita'
della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.