Art. 90. 
 
  Gli  esemplari  della  fotografia  devono   portare   le   seguenti
indicazioni: 
  1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo  capoverso
dell'art.  88,  della  ditta  da  cui  il  fotografo  dipende  o  del
committente; 
  2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 
  3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. 
 
  Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la  loro
riproduzione non e' considerata abusiva e non sono dovuti i  compensi
indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi  la
malafede del riproduttore.