Art. 90.
                Centri di servizi interdipartimentali

  Per  la  gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti
scientifici    possono    essere    istituiti,    nell'ambito   della
sperimentazione  organizzativa  e  didattica,  con  deliberazione del
consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  della  commissione  di
Ateneo,  sentiti  i dipartimenti interessati, e il senato accademico,
centri  interdipartimentali  per  la  gestione  e la utilizzazione di
servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a
piu' strutture di ricerca e di insegnamento.
  I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare
il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle
esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a
disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca
interessati,  di  promuovere  attivita'  di studio e documentazione e
qualsiasi  altra  attivita'  connessa  con  le  attrezzature  di  cui
dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti.
  Alle  relative esigenze di personale non docente possono provvedere
anche i dipartimenti interessati.
  Ai    centri    dei    servizi    sono    preposti:   un   comitato
tecnico-scientifico  composto  da  rappresentanze  dei  consigli  dei
dipartimenti  interessati, nonche' un direttore scelto di norma fra i
tecnici laureati.