Art. 90 Periodo di imposta 1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 94 e 102. 2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o e' determinata in due o piu' anni il periodo di imposta e' costituito dall'anno solare. 3. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta e' regolata dalle disposizioni relative alle categorie nelle quali rientrano. 4. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli articoli 57 e 78 sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 73.