Art. 90
                         Periodo di imposta

  1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali
corrisponde   una   obbligazione  tributaria  autonoma  salvo  quanto
stabilito negli articoli 94 e 102.
  2.  Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di
gestione  della  societa'  o  dell'ente,  determinato  dalla  legge o
dall'atto  costitutivo.  Se  la  durata  dell'esercizio  o periodo di
gestione  non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o e'
determinata  in  due  o piu' anni il periodo di imposta e' costituito
dall'anno solare.
  3.  L'imputazione  dei  redditi  al  periodo di imposta e' regolata
dalle disposizioni relative alle categorie nelle quali rientrano.
  4.  Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi
i  redditi di cui agli articoli 57 e 78 sono ragguagliati alla durata
di  esso.  Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni
di  cui  ai  commi 2 e 7 dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai
commi 1 e 2 dell'articolo 73.