Art. 90 (a).
       Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
  1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per  conto  terzi  e'
disciplinato   dalle   norme  specifiche  di  settore;  la  carta  di
circolazione e' rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta
per effettuare il servizio.
  2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per  conto  terzi  in
servizio  di  piazza  veicoli non adibiti a tale uso e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquecentomila a lire duemilioni.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 39 del D.Lgs. n. 360/1993.