Art. 90 
               Gestione accentrata dei titoli di Stato 
 
  1. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica disciplina  con  regolamento  la  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato, indicando i criteri per  il  suo  svolgimento  e  il
soggetto responsabile. Si applicano le  disposizioni  previste  dagli
articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e,  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88.