Art. 90 
 
           Interventi per favorire l'afflusso di capitale 
                  di rischio verso le nuove imprese 
 
  1. All'articolo  31  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «armonizzati UE» sono soppresse; 
    b) al comma 3: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente  «b)  avere  sede
operativa in Italia;»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente «c)  le  relative
quote  od  azioni  devono  essere  direttamente  detenute,   in   via
prevalente, da persone fisiche;»; 
    c) al comma 5: 
      1)  dopo  la  parola  «modalita'»  sono  inserite  le  seguenti
«attuative e»; 
      2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo  «Le  quote  di
investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo  devono
essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola  e  media  impresa
destinataria su un periodo di dodici mesi.». 
  (( 1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n.
49, dopo le  parole:  «ai  sensi  del  precedente  articolo  1»  sono
inserite le seguenti: «o erogati dalle societa' finanziarie ai  sensi
dell'articolo 17, comma 5,». ))