Art. 90 
 
 
       Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali 
 
  1. Quando e' trasferita solo una parte dei diritti, delle attivita'
o delle passivita'  da  un  ente  sottoposto  a  risoluzione,  da  un
ente-ponte o da una societa' veicolo per la gestione delle attivita',
e quando sono esercitati i poteri previsti dall'articolo 61, comma 1,
lettera f), i rapporti di cui al comma 2 sono tutelati in conformita'
di quanto previsto dagli articoli 91, 92, 93 e 94, ferme restando  le
limitazioni previste dagli articoli 65, 66, 67 e 68. 
  2. La tutela di cui al comma 1 ha per oggetto i seguenti  rapporti,
indipendentemente  dal  numero  di  parti  coinvolte,   dalla   fonte
negoziale o legale e dalla circostanza che essi sono sorti in  virtu'
del diritto straniero o sono da esso disciplinati: 
    a) accordi di  garanzia  in  virtu'  dei  quali  un  soggetto  e'
garantito, anche in via condizionata, dai diritti o  dalle  attivita'
oggetto della cessione, indipendentemente dalla  circostanza  che  la
garanzia  abbia  a  oggetto  diritti  o   attivita'   individuati   o
individuabili sulla base di un patto di rotativita' o  di  meccanismi
analoghi; 
    b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo
in proprieta', in virtu' dei quali la  garanzia  dell'adempimento  di
obblighi  specifici  e'  costituita  dal  trasferimento  della  piena
proprieta' di attivita' dal debitore al beneficiario della  garanzia,
i quali prevedono che il beneficiario  della  garanzia  ritrasferisca
attivita' in caso di adempimento degli obblighi; 
    c) accordi di compensazione, in virtu' dei quali debiti e crediti
tra l'ente sottoposto a risoluzione e una controparte possono  essere
compensati; 
    d) accordi di netting; 
    e) obbligazioni garantite; 
    f)   contratti    di    finanza    strutturata,    comprese    le
cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati ai fini di copertura che
costituiscono parte integrante del cover pool e che sono garantiti in
modo analogo alle obbligazioni bancarie garantite, in base  ai  quali
la garanzia e' concessa e detenuta da una parte dell'accordo o da  un
fiduciario, mandatario o rappresentante.