Art. 90 
 
 
(Elenchi   ufficiali   di   operatori   economici   riconosciuti    e
                           certificazioni) 
 
  1.  Gli  operatori  economici  iscritti  in  elenchi  ufficiali  di
imprenditori, fornitori o  prestatori  di  servizi  o  che  siano  in
possesso di una certificazione rilasciata  da  organismi  accreditati
per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio di cui all'allegato  XIII  possono
presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato
d'iscrizione  o   il   certificato   rilasciato   dall'organismo   di
certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che
consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della
certificazione nonche' la relativa classificazione. 
  2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi  e  gli
organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le  domande
vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui all'articolo
212 i propri dati entro tre mesi dall'entrata in vigore del  presente
codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o  albi  o  di  nuovi
organismi di certificazione e provvedono  altresi'  all'aggiornamento
dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento
la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione
europea e agli altri Stati membri. 
  3. Per gli operatori economici facenti parte di  un  raggruppamento
che dispongono di mezzi forniti da altre societa' del raggruppamento,
l'iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i
mezzi di cui si avvalgono, chi ne  sia  proprietario  e  le  relative
condizioni contrattuali. 
  4. L'iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale  o
il possesso del certificato rilasciato dal  competente  organismo  di
certificazione  costituisce  presunzione  d'idoneita'  ai  fini   dei
requisiti  di  selezione  qualitativa  previsti  dall'elenco  o   dal
certificato. 
  5. I dati risultanti  dall'iscrizione  negli  elenchi  ufficiali  o
dalla certificazione, per i quali opera la presunzione  di  idoneita'
di cui al comma 4, possono essere contestati con qualsiasi  mezzo  di
prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici  da
parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei
contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte
e tasse, per ogni  appalto,  puo'  essere  richiesta  un'attestazione
supplementare ad ogni operatore economico. 
  6. Le stazioni appaltanti applicano i commi  1  e  5  del  presente
articolo solo  agli  operatori  economici  stabiliti  sul  territorio
nazionale. 
  7. I requisiti della prova per i criteri di  selezione  qualitativa
previsti  dall'elenco  ufficiale  o   dalla   certificazione   devono
risultare all'articolo 86 e, ove applicabile,  all'articolo  87.  Gli
operatori   economici   possono   chiedere   in   qualsiasi   momento
l'iscrizione in un elenco ufficiale o il  rilascio  del  certificato.
Essi sono informati entro un termine ragionevole,  fissato  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che redige
l'elenco o dell'organismo di certificazione competente. 
  8. L'iscrizione  in  elenchi  ufficiali  o  la  certificazione  non
possono essere imposte agli operatori  economici  degli  altri  Stati
membri in vista della  partecipazione  ad  un  pubblico  appalto.  Le
stazioni  appaltanti  riconoscono  i   certificati   equivalenti   di
organismi stabiliti in altri Stati membri.  Esse  accettano  altresi'
altri mezzi di prova equivalenti. 
  9. Sono messe a  disposizione  degli  altri  Stati  membri  che  ne
facciano richiesta le informazioni relative ai  documenti  presentati
dagli operatori economici  per  provare  il  possesso  dei  requisiti
necessari per l'iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma  1
ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso  di  una
certificazione equivalente. 
  10. Gli elenchi  sono  soggetti  a  pubblicazione  sul  profilo  di
committente e sul casellario informatico dell'ANAC. 
 
          Note all'art. 90 
              - Il  Regolamento  (CE)  9  luglio  2008,  n.  765/2008
          (Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei
          prodotti e che abroga il regolamento (CEE)  n.  339/93)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  13
          agosto 2008, n. L 218. 
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ): 
              "Art. 2 (Conclusione del procedimento) 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante  l'adozione  di  un  provvedimento  espresso.   Se
          ravvisano la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto  dall'  articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell' articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
              9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
          figure  apicali  dell'amministrazione,  il   soggetto   cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
          sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in
          caso di ritardo, comunica senza indugio il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
              9-ter.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica." 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.".