Art. 90 Termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie 1. I decreti ministeriali applicativi della presente legge sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013. 2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati a cura del Ministero nel proprio sito internet istituzionale in un'apposita sezione dedicata alla presente legge. 3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea per le materie disciplinate dalla presente legge e dalla normativa dell'Unione europea che non siano con queste in contrasto.
Note all'art. 90: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1306/2013 si veda nelle note all'art. 2. - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.