(Allegato-art. 89)
                              Art. 89. 
 
 
        Clausole speciali per gli enti pubblici non economici 
 
    1. Gli enti pubblici non economici continuano a corrispondere: 
      a) l'indennita' di ente di cui all'art. 35 del CCNL 1°  ottobre
2007, nei valori e secondo le discipline previgenti; 
      b) l'indennita' di bilinguismo di  cui  art.  39  del  CCNL  14
febbraio 2001, nei valori e secondo la disciplina previgente; 
      c) l'indennita' di guardiaparco di cui all'art. 37 del CCNL  1°
ottobre 2007, nei valori e secondo la disciplina previgente; 
      d) l'indennita' di cui all'art. 25, comma 6 del CCNL 9  ottobre
2003. 
    2. In materia di trattamento economico,  gli  enti  pubblici  non
economici continuano  inoltre  ad  applicare  le  seguenti  ulteriori
discipline: 
      a) l'art. 4, comma 10 del CCNL enti pubblici non economici  del
14 marzo  2001,  finalizzato  all'incremento  delle  risorse  di  cui
all'art. 76, comma 4; 
      b) l'art. 26, comma 5 del CCNL 9 ottobre 2003; 
      c) l'art. 34, comma 4 del CCNL enti pubblici non  economici  1°
ottobre 2007; 
      d) l'art. 25, comma 4 del CCNL enti pubblici  non  economici  9
ottobre 2003; 
      e) l'art. 22, comma 3 del CCNL enti pubblici  non  economici  9
ottobre 2003; 
      f) l'art. 23, comma 3 del CCNL enti pubblici  non  economici  9
ottobre 2003; 
      g) l'art. 35, comma 4 del CCNL 1°  ottobre  2007  e  l'art.  6,
comma 4 del CCNL 18 febbraio 2009; 
      h) l'art. 7, comma 1 del CCNL 1° luglio 1996, come modificato e
integrato dall'art. 42, comma  1  del  CCNL  14  febbraio  2001,  con
riferimento all'art. 69, comma 1 del presente CCNL; 
      i) l'art. 27, comma 1, lettera f)  del  CCNL  del  14  febbraio
2001. 
    3. E' confermata altresi' la previgente disciplina sul fondo  per
i trattamenti  accessori  delle  qualifiche  ad  esaurimento  di  cui
all'art. 36, comma 2 del CCNL 1° ottobre 2007. 
    4. E' confermata la previgente disciplina del valore nominale dei
buoni pasto per gli  enti  pubblici  non  economici  non  destinatari
dell'art. 5, comma 7 del decreto-legge n. 95/2012. 
    5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art.  76,
comma 3 e' incrementato, di un importo  pari  allo  0,49%  del  monte
salari dell'anno 2015.