Art. 89. Clausole speciali per gli enti pubblici non economici 1. Gli enti pubblici non economici continuano a corrispondere: a) l'indennita' di ente di cui all'art. 35 del CCNL 1° ottobre 2007, nei valori e secondo le discipline previgenti; b) l'indennita' di bilinguismo di cui art. 39 del CCNL 14 febbraio 2001, nei valori e secondo la disciplina previgente; c) l'indennita' di guardiaparco di cui all'art. 37 del CCNL 1° ottobre 2007, nei valori e secondo la disciplina previgente; d) l'indennita' di cui all'art. 25, comma 6 del CCNL 9 ottobre 2003. 2. In materia di trattamento economico, gli enti pubblici non economici continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) l'art. 4, comma 10 del CCNL enti pubblici non economici del 14 marzo 2001, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; b) l'art. 26, comma 5 del CCNL 9 ottobre 2003; c) l'art. 34, comma 4 del CCNL enti pubblici non economici 1° ottobre 2007; d) l'art. 25, comma 4 del CCNL enti pubblici non economici 9 ottobre 2003; e) l'art. 22, comma 3 del CCNL enti pubblici non economici 9 ottobre 2003; f) l'art. 23, comma 3 del CCNL enti pubblici non economici 9 ottobre 2003; g) l'art. 35, comma 4 del CCNL 1° ottobre 2007 e l'art. 6, comma 4 del CCNL 18 febbraio 2009; h) l'art. 7, comma 1 del CCNL 1° luglio 1996, come modificato e integrato dall'art. 42, comma 1 del CCNL 14 febbraio 2001, con riferimento all'art. 69, comma 1 del presente CCNL; i) l'art. 27, comma 1, lettera f) del CCNL del 14 febbraio 2001. 3. E' confermata altresi' la previgente disciplina sul fondo per i trattamenti accessori delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 36, comma 2 del CCNL 1° ottobre 2007. 4. E' confermata la previgente disciplina del valore nominale dei buoni pasto per gli enti pubblici non economici non destinatari dell'art. 5, comma 7 del decreto-legge n. 95/2012. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art. 76, comma 3 e' incrementato, di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015.