Art. 90-bis. Indennita' di specificita' medico-veterinaria 1. A decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno successivo, l'indennita' di specificita' medico-veterinaria prevista dall'art. 36, commi 1 e 5 del C.C.N.L. 3 novembre 2005 dell'Area IV (Indennita') e' rideterminata in euro 8.476,34 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilita'. 2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, per i dirigenti medici e veterinari di ex II livello, l'indennita' di cui all'art. 36, comma 2, del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 dell'Area IV (Indennita') e' rideterminata in euro 11.273,82 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilita'.