Art. 90 
 
    (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura) 
 
  1. Al fine di  far  fronte  alle  ricadute  economiche  negative  a
seguito  delle  misure  di  contenimento  del  COVID-19  di  cui   al
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota  di  cui  all'articolo
71-octies, comma 3-bis, dei compensi  incassati  nell'anno  2019,  ai
sensi  dell'articolo  71-septies  della  medesima   legge,   per   la
riproduzione privata di fonogrammi e  videogrammi,  e'  destinata  al
sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori,  e  dei
lavoratori autonomi che svolgono attivita' di riscossione dei diritti
d'autore in base ad un contratto di mandato  con  rappresentanza  con
gli organismi di gestione collettiva di cui  all'articolo  180  della
legge 22 aprile 1941, n. 633. 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto
del reddito dei destinatari, nonche'  le  modalita'  attuative  della
disposizione di cui al comma 1.