Art. 91 
                   (Dati trattati mediante carte) 
 
   1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte  anche
non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati
mediante le medesime carte  e'  consentito  se  necessario  ai  sensi
dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti
dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.