ART. 91 
                          (aree sensibili) 
 
   1.  Le  aree  sensibili  sono  individuate   secondo   i   criteri
dell'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. Sono  comunque
aree sensibili: 
    a) i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte  terza  del  presente
decreto, nonche' i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10
chilometri dalla linea di costa; 
    b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona,  le
Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po; 
    c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar
del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente  della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 
    d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord  Occidentale  dalla  foce
dell'Adige al confine meridionale del comune  di  Pesaro  e  i  corsi
d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla  linea
di costa; 
    e) il lago di Garda e il lago d'Idro; 
    f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale  e
Ticino; 
    g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti; 
    h) il golfo di Castellammare in Sicilia; 
    i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale. 
   2. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  parte  terza  del  presente  decreto
individua con proprio decreto ulteriori aree  sensibili  identificate
secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente
decreto. 
   3.  Resta  fermo  quanto  disposto  dalla   legislazione   vigente
relativamente alla tutela di Venezia. 
   4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e  sentita
l'Autorita' di bacino, entro un anno dalla data di entrata in  vigore
della parte terza del presente decreto, e  successivamente  ogni  due
anni, possono designare ulteriori aree sensibili  ovvero  individuare
all'interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi  idrici  che  non
costituiscono aree sensibili. 
   5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e  sentita
l'Autorita' di  bacino,  delimitano  i  bacini  drenanti  nelle  aree
sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree. 
   6.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
provvede con proprio decreto, da emanare ogni quattro anni dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente decreto,  sentita
la  Conferenza  Stato-regioni,  alla  reidentificazione  delle   aree
sensibili  e  dei  rispettivi  bacini  drenanti  che   contribuiscono
all'inquinamento delle aree sensibili. 
   7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e
6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 106  entro  sette  anni
dall'identificazione. 
   8. Gli scarichi recapitanti nei  bacini  drenanti  afferenti  alle
aree sensibili  di  cui  ai  commi  2  e  6  sono  assoggettate  alle
disposizioni di cui all'articolo 106.