Art. 91 
 
            Decadenza dell'attestazione di qualificazione 
 
    1.  Qualora  la  SOA  o  l'Autorita'  dispongano   la   decadenza
dell'attestazione   di   qualificazione,    rilasciata    ai    sensi
dell'articolo 40 del codice ovvero  ai  sensi  dell'articolo  50  del
codice, l'Autorita', direttamente  o  previa  segnalazione  da  parte
della SOA, provvede a darne pubblicita' nel casellario informatico di
cui all'articolo 8. 
    2.  Durante  l'esecuzione  dei  lavori,  le  stazioni  appaltanti
verificano, attraverso il casellario informatico di cui  all'articolo
8, che non  sia  intervenuta,  nei  confronti  dell'esecutore  e  del
subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione  per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.  Ove  sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede
ai  sensi  dell'articolo  135,  comma  1-bis,  del  codice;  ove  sia
intervenuta la decadenza  dell'attestazione  del  subappaltatore,  la
stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui
all'articolo  118,  comma  8,   del   codice,   dandone   contestuale
segnalazione  all'Osservatorio  per  l'inserimento   nel   casellario
informatico di cui all'articolo 8. 
 
              Note all'art. 91 
              - Per il testo dell'art. 40 del decreto legislativo  12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 60. 
              - Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo  12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 69. 
              - Il testo dell'art.  135,  comma  1-bis,  del  decreto
          legislativo  12  aprile   2006   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  recante  “Codice  dei  contratti   pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O., e' il seguente: 
              “1-bis.  Qualora  nei  confronti  dell'appaltatore  sia
          intervenuta    la    decadenza     dell'attestazione     di
          qualificazione, per aver prodotto  falsa  documentazione  o
          dichiarazioni   mendaci,    risultante    dal    casellario
          informatico,   la   stazione   appaltante   procede    alla
          risoluzione del contratto.” 
              - Il testo dell'art. 118, comma 8, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “8. L'affidatario che si avvale del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma  dell'articolo
          2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta; tale termine  puo'  essere  prorogato  una  sola
          volta, ove ricorrano giustificati  motivi.  Trascorso  tale
          termine senza che si sia  provveduto,  l'autorizzazione  si
          intende concessa. Per i subappalti  o  cottimi  di  importo
          inferiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,  i  termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'.”