Art. 91 
 
Modifiche  alla  disciplina  del   trasferimento   all'estero   della
  residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese  commerciali.
  Procedura d'infrazione n. 2010/4141 
 
  1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2-ter, sono  aggiunti  i  seguenti:  "2-quater.  I
soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini  delle  imposte  sui
redditi, in Stati appartenenti all'Unione  europea  ovvero  in  Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i
quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca  assistenza
in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a  quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del  Consiglio,  del  16  marzo
2010,  in  alternativa  a  quanto  stabilito  al  comma  1,   possono
richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto  in
conformita' ai principi sanciti  dalla  sentenza  29  novembre  2011,
causa C-371-10, National Grid Indus BV. 
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di  natura  non  regolamentare  sono  adottate  le  disposizioni   di
attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare,  tra  l'altro,
le fattispecie che determinano  la  decadenza  della  sospensione,  i
criteri di determinazione  dell'imposta  dovuta  e  le  modalita'  di
versamento.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  trasferimenti
effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3.  Il  decreto  da  adottare  ai  sensi  del   comma   2-quinquies
dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte  sui  redditi,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e'  emanato  entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.