Art. 91 (L)
         Riparazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)

  1.  Le  riparazioni  degli  edifici  debbono  tendere  a conseguire
un maggiore  grado  di  sicurezza  alle  azioni  sismiche  di  cui ai
precedenti articoli.
  2.  I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo
83.