(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 91)
                 Art. 91. (Art. 13 del Testo Unico) 
                          SEGNALI TURISTICI 

 
  L'apposizione di determinati  cartelli  che  diano  ai  turisti  le
indicazioni necessarie per permettere loro di  raggiungere  luoghi  o
monumenti storici, ovvero musei, antichita', opere d'arte puo' essere
autorizzata di volta in volta dall'Ente proprietario della strada. 
  Questi  segnali  debbono  essere  rettangolari  con  fondo  giallo,
cornici iscrizioni e frecce in nero, ed essere  conformi  al  modello
rappresentato nella fig. 98. 
  La freccia nera indicativa posta al margine del rettangolo,  assume
a seconda dei casi una delle  altre  forme  previste  nella  fig.  98
medesima unitamente alla freccia possono apporsi cifre  indicanti  la
distanza del luogo di interesse turistico segnalato. 
  Questi segnali devono essere  posti  unicamente  sulle  strade  che
conducono  direttamente  al  luogo  segnalato,  e   salvo   casi   di
impossibilita', a non oltre 10 Km. di distanza dal luogo. 
  Le dimensioni di questi segnali non devono eccedere,  di  regola  m
0,60 x 0,90. 
  La posa in opera di questi segnali deve essere fatta in maniera  da
non  interferire  in  nessun  modo  nella   piena   ed   indisturbata
visibilita' dei segnali di pericolo, di obbligo e di divieto. 
  L'onere della spesa per la fornitura e per l'installazione di  tali
cartelli e' a carico dell'Ente interessato.