Art. 91. L'esecuzione del rimborso L'intendente di finanza provvede al pagamento dei rimborsi dovuti dallo Stato con mandato da ordine di accreditamento, informandone il ricevitore provinciale. Per i rimborsi a carico della provincia, del comma o di altri enti l'intendente trasmette all'esattore appositi estratti del provvedimento, che costituiscono titolo per la compensazione con i versamenti da effettuare e, in mancanza, per il pagamento.