(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 91)
                              Art. 91. 
                      L'esecuzione del rimborso 

 
  L'intendente di finanza provvede al pagamento dei  rimborsi  dovuti
dallo Stato con mandato da ordine di accreditamento, informandone  il
ricevitore provinciale. 
  Per i rimborsi a carico della provincia, del comma o di altri  enti
l'intendente   trasmette   all'esattore   appositi    estratti    del
provvedimento, che costituiscono titolo per la  compensazione  con  i
versamenti da effettuare e, in mancanza, per il pagamento.