Art. 91. 
                  Collaborazione interuniversitaria 
 
  Per le finalita' di cui ai precedenti  articoli  89  e  90  possono
essere altresi' costituiti, tramite convenzioni  tra  le  Universita'
interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari,
rispettivamente quali strumenti  di  collaborazione  scientifica  tra
docenti di Universita' diverse o quali sedi  di  servizi  scientifici
utilizzati da piu' Universita'. 
  In particolare, i centri possono collegare Universita' della stessa
citta', della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire
sede  di  cooperazioni  scientifiche  nazionali  anche  ai  fini  dei
progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento
di cui al primo comma dell'art. 89. 
  Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono
determinate in analogia con quanto previsto nei  precedenti  articoli
nella convenzione di  cui  al  primo  comma.  Ogni  Universita'  puo'
disporre la assegnazione presso i centri di personale docente per non
oltre tre anni in un decennio, sentite le facolta' interessate, e  di
personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario sentita,  la
commissione di cui all'articolo 5 della legge  25  ottobre  1977,  n.
808. 
  Sono  consentite  forme,  di  convenzione  anche   consortile   fra
Universita' italiane e Universita' di Paesi stranieri  per  attivita'
didattiche scientifiche integrate e per Programmi integrati di studio
degli  studenti  nonche'  per   esperienze   nell'uso   di   apparati
tecnico-scientifici di particolare complessita'. 
  La costituzione dei consorzi di cui al precedente comma, deliberata
dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere  conforme  del
senato  accademico,  e'  autorizzata  dal  Ministro  della   pubblica
istruzione di concerto con quello degli affari esteri e  del  tesoro.
Il decreto  di  autorizzazione  determinera'  anche  i  finanziamenti
destinati a questi  scopi  da  prelevarsi  da  apposito  capitolo  di
bilancio.