(Norme-art. 91)
                               Art. 91 
        (Giudice competente in ordine alle misure cautelari) 
  1.  Nel  corso  degli   atti   preliminari   al   dibattimento,   i
provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati,  secondo
la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale, dalla corte  di
assise, dalla corte di appello o dalla corte di  assise  di  appello;
dopo la pronuncia della sentenza e  prima  della  trasmissione  degli
atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha
emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso  per  cassazione,
provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.