Art. 91.
    Locazione senza conducente con facolta' di acquistoleasing e
          vendita di veicoli con patto di riservato dominio
  1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facolta'
di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con  specifica
annotazione  sulla carta di circolazione del nominativo del locatario
e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi,  la
immatricolazione   viene  effettuata  in  relazione  all'uso  cui  il
locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia
in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
articoli  da  82  a  90.  Nelle  medesime   ipotesi,   si   considera
intestatario  della  carta  di  circolazione  anche  il  locatore. Le
indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A..
  2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti  a  persone  o  cose
dalla  circolazione  dei  veicoli,  il  locatario  e' responsabile in
solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054,  comma  terzo,  del
codice civile (a).
  3.  Nell'ipotesi  di  vendita  di  veicolo  con  patto di riservato
dominio, il veicolo e' immatricolato al nome dell'acquirente, ma  con
specifica  indicazione  nella  carta  di  circolazione  del  nome del
venditore e della data  di  pagamento  dell'ultima  rata.  Le  stesse
indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A..
  4.   Ai   fini   delle   violazioni   amministrative   si   applica
all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria  e  all'acquirente
con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.
 
             (a) Si riporta il testo dell'art. 2054, terzo comma, del
          codice  civile:  "Il  proprietario  del  veicolo, o, in sua
          vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato
          dominio e' responsabile in solido col  conducente,  se  non
          prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la
          sua volonta'".