Art. 91. 
                        Edilizia sperimentale 
  1. I compiti  di  studio  e  di  ricerca  in  materia  di  edilizia
scolastica, di progettazione e di tipizzazione,  sono  anche  diretti
alla costituzione di un patrimonio progetti e all'avvio di  procedure
d'appalto  per  modelli,  con   particolare   riguardo   all'edilizia
industrializzata e alla realizzazione di opere di edilizia scolastica
sperimentale. 
  2. L'attivita' di cui al comma 1 puo'  essere  rivolta  anche  alla
realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica. 
  3. I relativi progetti sono  approvati  con  decreto  del  Ministro
della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  quello  dei   lavori
pubblici. 
  4. La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle aree  e  la
direzione dei lavori  sono  affidate  alle  regioni  interessate  che
provvedono a mezzo degli uffici  del  genio  civile  o  degli  uffici
tecnici degli enti locali o secondo  le  diverse  disposizioni  della
legge regionale. 
  5. Al  collaudo  delle  opere  provvede  il  Ministero  dei  lavori
pubblici. 
  6. L'uso degli stanziamenti e l'esito  delle  sperimentazioni  sono
resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.