Art. 91.
                    Registro italiano dighe - RID
  1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera  d) della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  il Servizio  nazionale  dighe  e' soppresso  quale  Servizio
tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che
provvede,   ai  fini   della  tutela   della  pubblica   incolumita',
all'approvazione  tecnica  dei  progetti   ed  alla  vigilanza  sulla
costruzione   e   sulle   operazioni  di   controllo   spettanti   ai
concessionari  sulle  dighe  di ritenuta  aventi  le  caratteristiche
indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito  con modificazioni  dalla legge  21 ottobre  1994, n.
584.
  2.  Le regioni  e  le  province autonome  possono  delegare al  RID
l'approvazione tecnica dei progetti delle  dighe di loro competenza e
richiedere altresi'  consulenza ed assistenza anche  relativamente ad
altre opere tecnicamente assimilabili  alle dighe, per lo svolgimento
dei compiti ad esse assegnati.
  3. Ai sensi dell'articolo 11 della  legge 15 marzo 1997, n. 59, con
specifico  provvedimento da  adottarsi su  proposta del  Ministro dei
lavori  pubblici  d'intesa  con   la  Conferenza  Statoregioni,  sono
definiti  l'organizzazione,  anche  territoriale,  del  RID,  i  suoi
compiti  e la  composizione dei  suoi organi,  all'interno dei  quali
dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale.
 
          Note all'art. 91:
            - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59 del 1997  si
          veda  nota all'art. 3; per il testo dell'art. 11 si veda in
          nota all'art. 9.
            - Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante "Misure
          urgenti in materia di  dighe",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  22  agosto  1994, n. 195, e' stato convertito in
          legge, con modificaz:ioni, dalla legge 21 ottobre 1994,  n.
          584  (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1994, n. 247). Il testo
          dell'art. 1, comma 1, e' il seguente:
            "1. La realizzazione di opere di  sbarramento,  dighe  di
          ritenuta  o  traverse, che superano i 15 metri di altezza o
          che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di
          metri cubi, di seguito denominate dighe,  e'  soggetta,  ai
          fini   della   tutela   della   pubblica   incolumita',  in
          particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle
          opere stesse,  all'approvazione  tecnica  del  progetto  da
          parte  del  Servizio  nazionale dighe. L'approvazione viene
          rilasciata  nel  caso  di  conformita'  del  progetto  alla
          normativa  vigente in materia di progettazione, costruzione
          ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro  180
          giorni     dalla     presentazione    della    domanda    e
          dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
          provvedimento   puo'    essere    emanato    nella    forma
          dell'approvazione     condizionata     all'osservanza    di
          determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
          per  l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la
          complessita' delle medesime.  Sono,  in  ogni  caso,  fatti
          salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
          prescrizioni  medesime.  Sono  escluse  tutte  le  opere di
          sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
          deposito o decantazione o lavaggio di residui  industriali,
          che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione
          alla valutazione di impatto  ambientale,  restano  fermi  i
          limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9".