Art. 91 
 
Modifiche  alla  disciplina  del   trasferimento   all'estero   della
  residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese  commerciali.
  Procedura d'infrazione n. 2010/4141 
 
  1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2-ter, sono  aggiunti  i  seguenti:  «2-quater.  I
soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini  delle  imposte  sui
redditi, in Stati appartenenti all'Unione  europea  ovvero  in  Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al  decreto  emanato  ai  sensi  dell'articolo  168-bis,
((comma 1,)) con i quali l'Italia abbia stipulato  un  accordo  sulla
reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti  tributari
comparabile  a  quella  assicurata  dalla  direttiva  2010/24/UE  del
Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a  quanto  stabilito  al
comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo
ivi previsto in conformita' ai principi  sanciti  dalla  sentenza  29
novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV. 
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di  natura  non  regolamentare  sono  adottate  le  disposizioni   di
attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare,  tra  l'altro,
le fattispecie che determinano  la  decadenza  della  sospensione,  i
criteri di determinazione  dell'imposta  dovuta  e  le  modalita'  di
versamento.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  trasferimenti
effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3.  Il  decreto  da  adottare  ai  sensi  del   comma   2-quinquies
dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte  sui  redditi,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e'  emanato  entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.