Art. 91 
 
 
            Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, 
             degli accordi di compensazione e di netting 
 
  1. Salvo quanto previsto al comma 3, e'  vietato  il  trasferimento
che abbia a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passivita'
che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo 90, comma  2,
lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o  a
netting. 
  2. Salvo quanto previsto al comma  3,  e'  vietata  la  modifica  o
l'estinzione che ha a oggetto soltanto una parte dei diritti e  delle
passivita' che sulla base di uno dei contratti  di  cui  all'articolo
90, comma 2, lettere b), c) e  d),  le  parti  possono  sottoporre  a
compensazione o a netting. 
  3. E' possibile, per  assicurare  la  disponibilita'  dei  depositi
protetti: 
    a) trasferire i depositi protetti soggetti a  uno  dei  contratti
menzionati al comma 1, senza trasferire altri  diritti,  attivita'  o
passivita' soggetti ai medesimi contratti; e 
    b) trasferire,  modificare  o  estinguere  diritti,  attivita'  o
passivita' soggetti a uno dei contratti di  cui  al  comma  1,  senza
trasferire i depositi protetti soggetti ai medesimi a contratti.