Art. 91 Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, degli accordi di compensazione e di netting 1. Salvo quanto previsto al comma 3, e' vietato il trasferimento che abbia a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passivita' che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo 90, comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, e' vietata la modifica o l'estinzione che ha a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passivita' che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo 90, comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting. 3. E' possibile, per assicurare la disponibilita' dei depositi protetti: a) trasferire i depositi protetti soggetti a uno dei contratti menzionati al comma 1, senza trasferire altri diritti, attivita' o passivita' soggetti ai medesimi contratti; e b) trasferire, modificare o estinguere diritti, attivita' o passivita' soggetti a uno dei contratti di cui al comma 1, senza trasferire i depositi protetti soggetti ai medesimi a contratti.