Art. 91 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogati: 
    a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260; 
    b)  la  legge  20  febbraio  2006,  n.  82,  ad  eccezione  delle
disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma  3,  che
restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data  di  entrata
in vigore della presente legge; 
    c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
    d) il comma 1-bis dell'articolo 2  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 91: 
              -  Il  decreto  legislativo  10  agosto  2000,  n.  260
          (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
          (CE) n. 1493/99,  relativo  all'organizzazione  comune  del
          mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 526), abrogato dalla presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre  2000,  n.
          221. 
              - La legge 20 febbraio 2006,  n.  82  (Disposizioni  di
          attuazione   della   normativa   comunitaria    concernente
          l'Organizzazione  comune  di  mercato  (OCM)   del   vino),
          abrogata dalla presente ad eccezione delle disposizioni  di
          cui all'art. 16, comma 3,  che  restano  in  vigore  per  i
          dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della
          presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13
          marzo 2006, n. 60, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  (Tutela
          delle  denominazioni  di  origine   e   delle   indicazioni
          geografiche dei vini,  in  attuazione  dell'art.  15  della
          legge 7 luglio 2009, n. 88), abrogato dalla presente legge,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile  2010,  n.
          96.