Art. 91 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260; b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge; c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; d) il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 dicembre 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 91: - Il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2000, n. 221. - La legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino), abrogata dalla presente ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2010, n. 96.