Art. 91 
 
 
             Sanzioni a carico dei rappresentanti legali 
            e dei componenti degli organi amministrativi 
 
  1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi  di
gestione, fondi e riserve comunque  denominate  a  un  fondatore,  un
associato, un lavoratore o  un  collaboratore,  un  amministratore  o
altro componente di un organo associativo dell'ente, anche  nel  caso
di recesso o di ogni altra ipotesi di  scioglimento  individuale  del
rapporto associativo, i rappresentanti legali e  i  componenti  degli
organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno  commesso
la violazione o che hanno concorso a commettere  la  violazione  sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00  euro  a
20.000,00 euro. 
  2. In caso di devoluzione  del  patrimonio  residuo  effettuata  in
assenza o in difformita' al parere dell'Ufficio  del  Registro  unico
nazionale, i  rappresentanti  legali  e  i  componenti  degli  organi
amministrativi degli enti del Terzo settore  che  hanno  commesso  la
violazione o che hanno  concorso  a  commettere  la  violazione  sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00  euro  a
5.000,00 euro. 
  3. Chiunque utilizzi illegittimamente  l'indicazione  di  ente  del
Terzo  settore,  di  associazione  di   promozione   sociale   o   di
organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS,
APS e ODV, e' punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima  e'  raddoppiata
qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere  da  terzi
l'erogazione di denaro o di altre utilita'. 
  4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2  e  3  e  di  cui  al  comma  5
dell'articolo  48  sono  irrogate  dall'Ufficio  del  Registro  unico
nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45. 
  5. Le somme dovute a  titolo  di  sanzioni  previste  dal  presente
articolo sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  secondo
modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.