Art. 90. Clausole speciali per ENAC 1. L'ENAC continua a corrispondere: a) l'indennita' di ente per il personale dell'area tecnica, economica e amministrativa e per il personale dell'area operativa di cui all'art. 61, comma 1, lettera g) del CCNL del 19 dicembre 2001, nei valori e secondo le discipline previgenti; b) indennita' professionale per il personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa di cui all'art. 61, comma 1, lettera h) del CCNL del 19 dicembre 2001, nei valori e secondo le discipline previgenti; c) indennita' professionale per il personale dell'area operativa di cui all'art. 61, comma 1, lettera i) del CCNL del 19 dicembre 2001, nei valori e secondo le discipline previgenti; d) indennita' aeronautica per gli ispettori di volo di cui all'art. 61, comma 1, lettera j) del CCNL del 19 dicembre 2001, nei valori e secondo le discipline previgenti; e) l'indennita' di mansione ai centralinisti telefonici non vedenti di cui all'art. 65, comma 2, lettera m) del CCNL 19 dicembre 2001, nei valori e secondo le discipline previgenti; f) l'indennita' di bilinguismo al personale in servizio nelle regioni e province autonome in cui vige istituzionalmente, di cui all'art. 65, comma 2, lettera n) del CCNL 19 dicembre 2001 nei valori e secondo le discipline previgenti; g) l'indennita' sostitutiva dell'indennita' aeronautica di cui all'art. 65, comma 2, lettera o) del CCNL 19 dicembre 2001, nei valori e secondo le disciplina previgenti. 2. In materia di trattamento economico, l'ENAC continua inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) l'art. 28, comma 3 del CCNL 19 febbraio 2007, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; b) l'art. 64, comma 1, lettera g) del CCNL 19 dicembre 2001, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; c) l'art. 64, comma 2 del CCNL 19 dicembre 2001, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; d) l'art. 64, comma 3 del CCNL 19 dicembre 2001, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; e) l'art. 30, comma 3 del CCNL del 19 febbraio 2007; f) l'art. 31, comma 3 del CCNL del 19 febbraio 2007; g) l'art. 18, comma 3 del CCNL del 30 novembre 2009; h) l'art. 18, comma 4 del CCNL del 30 novembre 2009; i) l'art. 18, comma 2 del CCNL del 30 novembre 2009, ai fini della determinazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 77, comma 1; j) l'art. 74 del CCNL 19 dicembre 2001; k) l'art. 34 del CCNL del 19 febbraio 2007; l) l'art. 48, integrato dall'art. 67 CCNL 19 dicembre 2001, e l'art. 49 del CCNL RAI del 14 luglio 1997; m) l'art. 27, comma 4 del CCNL 19 febbraio 2007. 3. Sono confermate altresi' le seguenti discipline: a) art. 20, comma 9, ultimo periodo CCNL RAI 14 luglio 1997; b) art. 24 del CCNL del 19 dicembre 2001, relativamente alla disciplina del trattamento economico spettante in caso di malattia; c) art. 39 CCNL RAI del 14 luglio 1997, articoli 68 e 79 del CCNL 19 dicembre 2001, art. 6 CCNL integrativo del 30 maggio 2007; d) art. 96 del CCNL 19 dicembre 2001; e) art. 69, comma 1, lettera g) del CCNL 19 dicembre 2001. 4. Si confermano, altresi', le disposizioni contrattuali relative alla sezione dei professionisti diplomati. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art. 76, comma 3 e' incrementato, per il personale non dirigente, di un importo pari allo 0,65% del monte salari dell'anno 2015. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale di cui all'art. 6 del CCNL 18 marzo 2010 e' incrementato, di un importo pari allo 0,65% del monte salari dell'anno 2015.