(Allegato-art. 90)
                              Art. 90. 
 
 
                     Clausole speciali per ENAC 
 
    1. L'ENAC continua a corrispondere: 
      a) l'indennita' di ente per  il  personale  dell'area  tecnica,
economica e amministrativa e per il personale dell'area operativa  di
cui all'art. 61, comma 1, lettera g) del CCNL del 19  dicembre  2001,
nei valori e secondo le discipline previgenti; 
      b) indennita' professionale per il personale dell'area tecnica,
economica ed amministrativa di cui all'art. 61, comma 1,  lettera  h)
del CCNL del 19 dicembre 2001, nei valori  e  secondo  le  discipline
previgenti; 
      c)  indennita'  professionale  per   il   personale   dell'area
operativa di cui all'art. 61, comma 1, lettera i)  del  CCNL  del  19
dicembre 2001, nei valori e secondo le discipline previgenti; 
      d) indennita' aeronautica per gli  ispettori  di  volo  di  cui
all'art. 61, comma 1, lettera j) del CCNL del 19 dicembre  2001,  nei
valori e secondo le discipline previgenti; 
      e) l'indennita' di mansione  ai  centralinisti  telefonici  non
vedenti di cui all'art. 65, comma 2, lettera m) del CCNL 19  dicembre
2001, nei valori e secondo le discipline previgenti; 
      f) l'indennita' di bilinguismo al personale in  servizio  nelle
regioni e province autonome in cui  vige  istituzionalmente,  di  cui
all'art. 65, comma 2, lettera n) del CCNL 19 dicembre 2001 nei valori
e secondo le discipline previgenti; 
      g) l'indennita' sostitutiva dell'indennita' aeronautica di  cui
all'art. 65, comma 2, lettera o)  del  CCNL  19  dicembre  2001,  nei
valori e secondo le disciplina previgenti. 
    2. In materia di trattamento economico, l'ENAC  continua  inoltre
ad applicare le seguenti ulteriori discipline: 
      a) l'art. 28, comma 3 del CCNL 19  febbraio  2007,  finalizzato
all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; 
      b) l'art. 64, comma 1, lettera g) del CCNL  19  dicembre  2001,
finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; 
      c) l'art. 64, comma 2 del CCNL 19  dicembre  2001,  finalizzato
all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; 
      d) l'art. 64, comma 3 del CCNL 19  dicembre  2001,  finalizzato
all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; 
      e) l'art. 30, comma 3 del CCNL del 19 febbraio 2007; 
      f) l'art. 31, comma 3 del CCNL del 19 febbraio 2007; 
      g) l'art. 18, comma 3 del CCNL del 30 novembre 2009; 
      h) l'art. 18, comma 4 del CCNL del 30 novembre 2009; 
      i) l'art. 18, comma 2 del CCNL del 30 novembre  2009,  ai  fini
della determinazione delle risorse disponibili per la  contrattazione
integrativa di cui all'art. 77, comma 1; 
      j) l'art. 74 del CCNL 19 dicembre 2001; 
      k) l'art. 34 del CCNL del 19 febbraio 2007; 
      l) l'art. 48, integrato dall'art. 67 CCNL 19 dicembre  2001,  e
l'art. 49 del CCNL RAI del 14 luglio 1997; 
      m) l'art. 27, comma 4 del CCNL 19 febbraio 2007. 
    3. Sono confermate altresi' le seguenti discipline: 
      a) art. 20, comma 9, ultimo periodo CCNL RAI 14 luglio 1997; 
      b) art. 24 del CCNL del 19 dicembre  2001,  relativamente  alla
disciplina del trattamento economico spettante in caso di malattia; 
      c) art. 39 CCNL RAI del 14 luglio 1997, articoli 68  e  79  del
CCNL 19 dicembre 2001, art. 6 CCNL integrativo del 30 maggio 2007; 
      d) art. 96 del CCNL 19 dicembre 2001; 
      e) art. 69, comma 1, lettera g) del CCNL 19 dicembre 2001. 
    4. Si confermano, altresi', le disposizioni contrattuali relative
alla sezione dei professionisti diplomati. 
    5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art.  76,
comma 3 e' incrementato,  per  il  personale  non  dirigente,  di  un
importo pari allo 0,65% del monte salari dell'anno 2015. 
    6. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo per le politiche  di
sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale di cui
all'art. 6 del CCNL 18 marzo 2010 e' incrementato, di un importo pari
allo 0,65% del monte salari dell'anno 2015.