Art. 91 
 
Modifiche all'articolo 214 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato 
 
  1. All'articolo 214  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Nel  caso  di  pluralita'  di  amministrazioni  o  enti
interessati, la riscossione delle  spese  di  giustizia  deve  essere
curata dal titolare del maggior credito o, in caso  di  piu'  crediti
della stessa entita', da ciascuna amministrazione in parti uguali.»; 
    b) al comma 3, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«L'amministrazione  puo'  richiedere  al  procuratore  regionale   di
conoscere  gli  esiti  degli  accertamenti   patrimoniali   volti   a
verificare le condizioni di solvibilita' del debitore.». 
 
          Note all'art. 91: 
 
              - Si riporta l'articolo 214 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 214 (Attivita' esecutiva dell'amministrazione o
          dell'ente danneggiato). - 1. Alla riscossione  dei  crediti
          liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva  a
          carico  dei  responsabili  per  danno  erariale,   provvede
          l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso
          l'ufficio designato con  decreto  del  Ministro  competente
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma  4-  bis,  lettera
          e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ovvero  con
          provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o
          dell'ente. 
                1-bis. Nel caso di pluralita'  di  amministrazioni  o
          enti interessati, la riscossione delle spese  di  giustizia
          deve essere curata dal titolare del maggior credito  o,  in
          caso di piu' crediti  della  stessa  entita',  da  ciascuna
          amministrazione in parti uguali. 
                2.  Il  titolare  dell'ufficio   designato   comunica
          tempestivamente al procuratore  regionale  territorialmente
          competente l'inizio della procedura  di  riscossione  e  il
          nominativo del responsabile del procedimento. 
                3. L'amministrazione o l'ente  titolare  del  credito
          erariale,  a  seguito  della   comunicazione   del   titolo
          giudiziale   esecutivo,    ha    l'obbligo    di    avviare
          immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le
          modalita' di cui  al  comma  5  ed  effettuando  la  scelta
          attuativa ritenuta piu' proficua  in  ragione  dell'entita'
          del credito, della situazione patrimoniale del  debitore  e
          di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.
          L'amministrazione puo' richiedere al procuratore  regionale
          di conoscere  gli  esiti  degli  accertamenti  patrimoniali
          volti  a  verificare  le  condizioni  di  solvibilita'  del
          debitore. 
                (Omissis).».