Art. 91. Retribuzione di posizione 1. Ad ogni dirigente e' riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico). Essa e' fissa e ricorrente ed e' corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) per tredici mensilita'. 2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico. 3. A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente Ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilita' della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come nelle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 4. I valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui al citato comma 3 assorbono e ricomprendono, i valori in godimento, da parte di ciascun titolare di incarico, della retribuzione minima contrattuale unificata e della differenza sui minimi, le quali cessano pertanto di essere corrisposte, con la medesima decorrenza di cui al comma 3. 5. I valori di retribuzione di posizione parte fissa, derivanti dall'applicazione del comma 3 sono coperti e finanziati a carico del Fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi). Al fine di assicurare la copertura a carico del suddetto Fondo, in prima applicazione e fintantoche' non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'art. 18, comma 6 (Tipologie d'incarico), sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere. Nel caso in cui la retribuzione di posizione parte variabile di cui al precedente periodo non sia sufficiente a garantire il nuovo valore di retribuzione di posizione parte fissa, sono utilizzate, per la parte residua, con il seguente ordine di priorita': a) le risorse di cui all'art. 94, comma 3, lettera a) (Fondo per la retribuzione degli incarichi); b) le risorse di cui all'art. 94, comma 3, lettera e) (Fondo per la retribuzione degli incarichi). 6. La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte fissa e della parte variabile - e' definita entro i valori massimi annui lordi per tredici mensilita' di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 7. Resta fermo quanto previsto all'art. 62, comma 5, (Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico) in merito alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva in caso di valutazione negativa. 8. La retribuzione di posizione complessiva e' attribuita sulla base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle articolazioni aziendali individuate dalle leggi regionali di organizzazione e degli eventuali atti d'indirizzo e coordinamento del Ministero della salute. 9. La graduazione delle funzioni e' effettuata dalle aziende od enti sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che i medesimi enti od aziende possono assumere, anche in modo semplificato, per adattarli alla loro specifica situazione organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali e degli eventuali atti di indirizzo di cui al comma 8 nonche' previo confronto ai sensi dell'art. 5 comma 3, lettera d) (Confronto): a) tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo II di cui al Titolo III sul «Sistema degli incarichi dirigenziali» e in particolare dall'art. 18, comma 1 (Tipologie d'incarico); b) complessita' della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti; c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata; d) affidamento e gestione di budget; e) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato; f) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge; g) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attivita' direzionali; h) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale; i) utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente; j) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda o ente; k) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente; l) rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna all'unita' operativa ovvero a livello aziendale; m) ampiezza del bacino di utenza per le unita' operative caratterizzate da tale elemento e reale capacita' di soddisfacimento della domanda di servizi espressa; n) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purche' collegata oggettivamente con uno o piu' dei precedenti criteri; o) per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al dipartimento o alla struttura complessa. 10. Nell'ambito della medesima azienda o ente, agli incarichi e' attribuita la stessa retribuzione di posizione complessiva, a parita' di rilevanza delle funzioni sulla base dei criteri di graduazione adottati. 11. Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, ferma la graduazione delle relative funzioni dirigenziali, spetta il 55% della sola retribuzione di posizione - parte fissa. 12. E' confermato l'art. 39, comma 9 e 12, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 I biennio come modificato dall'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. 6 maggio 2010 integrativo dell'Area IV e l'art. 40, comma 9, del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 I biennio come modificato dall'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. integrativo del 6 maggio 2010 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo).