(Allegato-art. 91)
                              Art. 91. 
                      Retribuzione di posizione 
 
    1.  Ad  ogni  dirigente  e'  riconosciuta  una  retribuzione   di
posizione correlata a ciascuna  delle  tipologie  d'incarico  di  cui
all'art. 18 (Tipologie d'incarico). Essa e' fissa e ricorrente ed  e'
corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art.  94  (Fondo
per la retribuzione degli incarichi) per tredici mensilita'. 
    2. La retribuzione di posizione si compone di una parte  fissa  -
coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile,  che
insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico. 
    3. A decorrere dall'anno successivo a  quello  di  sottoscrizione
della presente Ipotesi, i valori annui lordi complessivi per  tredici
mensilita'  della  retribuzione  di  posizione   parte   fissa   sono
ridefiniti come nelle seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    4. I valori di retribuzione di posizione parte fissa  di  cui  al
citato comma 3 assorbono e ricomprendono, i valori in  godimento,  da
parte di ciascun titolare  di  incarico,  della  retribuzione  minima
contrattuale unificata  e  della  differenza  sui  minimi,  le  quali
cessano pertanto di essere corrisposte, con la medesima decorrenza di
cui al comma 3. 
    5. I valori di retribuzione di posizione parte  fissa,  derivanti
dall'applicazione del comma 3 sono coperti e finanziati a carico  del
Fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).
Al fine di assicurare la copertura a carico del  suddetto  Fondo,  in
prima applicazione  e  fintantoche'  non  si  renderanno  disponibili
ulteriori risorse, gli incrementi  della  retribuzione  di  posizione
parte  fissa  derivanti  dalla  trasposizione  ai   nuovi   incarichi
effettuata  in  applicazione  dell'art.  18,   comma   6   (Tipologie
d'incarico), sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni  della
retribuzione di  posizione  parte  variabile  in  atto  percepita  da
ciascun titolare di incarico, ferma  restando  la  graduazione  delle
posizioni ed il valore individuale  complessivo  di  retribuzione  di
posizione dell'incarico in essere. Nel caso in cui la retribuzione di
posizione parte variabile  di  cui  al  precedente  periodo  non  sia
sufficiente a garantire il nuovo valore di retribuzione di  posizione
parte fissa, sono utilizzate, per la parte residua, con  il  seguente
ordine di priorita': 
      a) le risorse di cui all'art. 94, comma 3,  lettera  a)  (Fondo
per la retribuzione degli incarichi); 
      b) le risorse di cui all'art. 94, comma 3,  lettera  e)  (Fondo
per la retribuzione degli incarichi). 
    6. La complessiva retribuzione di posizione - intesa  come  somma
della parte fissa e della parte  variabile  -  e'  definita  entro  i
valori massimi  annui  lordi  per  tredici  mensilita'  di  cui  alla
seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    7. Resta fermo quanto previsto all'art.  62,  comma  5,  (Effetti
della valutazione negativa delle attivita' professionali svolte e dei
risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico) in
merito alla decurtazione della retribuzione di posizione  complessiva
in caso di valutazione negativa. 
    8. La retribuzione di posizione complessiva e'  attribuita  sulla
base della graduazione delle funzioni  definita  in  sede  aziendale,
tenendo conto delle articolazioni aziendali individuate  dalle  leggi
regionali di organizzazione e  degli  eventuali  atti  d'indirizzo  e
coordinamento del Ministero della salute. 
    9. La graduazione delle funzioni e' effettuata dalle  aziende  od
enti sulla base dei seguenti criteri e parametri  di  massima  che  i
medesimi  enti  od  aziende   possono   assumere,   anche   in   modo
semplificato,  per   adattarli   alla   loro   specifica   situazione
organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali e  degli  eventuali
atti di indirizzo di cui al comma 8 nonche' previo confronto ai sensi
dell'art. 5 comma 3, lettera d) (Confronto): 
      a) tipologia di incarico  conferito,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal capo  II  di  cui  al  Titolo  III  sul  «Sistema  degli
incarichi dirigenziali»  e  in  particolare  dall'art.  18,  comma  1
(Tipologie d'incarico); 
      b)  complessita'  della  struttura  in   relazione   alla   sua
articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti; 
      c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura
sovraordinata; 
      d) affidamento e gestione di budget; 
      e) consistenza delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
ricomprese nel budget affidato; 
      f) importanza  e  delicatezza  della  funzione  esplicitata  da
espresse e specifiche norme di legge; 
      g)  svolgimento  di  funzioni  di   coordinamento,   indirizzo,
ispezione e vigilanza, verifica di attivita' direzionali; 
      h)  grado  di   competenza   specialistico   -   funzionale   o
professionale; 
      i) utilizzazione nell'ambito della struttura di  metodologie  e
strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica
per l'azienda od ente; 
      j)  affidamento  di  programmi   di   ricerca,   aggiornamento,
tirocinio  e  formazione  in  rapporto   alle   esigenze   didattiche
dell'azienda o ente; 
      k) produzione di entrate  proprie  destinate  al  finanziamento
generale dell'azienda od ente; 
      l)  rilevanza  degli  incarichi  di  direzione   di   struttura
complessa interna all'unita' operativa ovvero a livello aziendale; 
      m) ampiezza del  bacino  di  utenza  per  le  unita'  operative
caratterizzate da tale elemento e reale capacita' di  soddisfacimento
della domanda di servizi espressa; 
      n) valenza strategica della struttura rispetto  agli  obiettivi
aziendali, purche'  collegata  oggettivamente  con  uno  o  piu'  dei
precedenti criteri; 
      o) per gli incarichi professionali, afferenza  della  posizione
professionale al dipartimento o alla struttura complessa. 
    10. Nell'ambito della medesima azienda o ente, agli incarichi  e'
attribuita la stessa retribuzione di posizione complessiva, a parita'
di rilevanza delle funzioni sulla base  dei  criteri  di  graduazione
adottati. 
    11. Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo,  ferma  la
graduazione delle relative funzioni dirigenziali, spetta il 55% della
sola retribuzione di posizione - parte fissa. 
    12. E' confermato l'art. 39, comma 9 e 12, del C.C.N.L. 8  giugno
2000 I biennio come modificato dall'art. 4, comma 4, del  C.C.N.L.  6
maggio 2010 integrativo dell'Area  IV  e  l'art.  40,  comma  9,  del
C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 I biennio come  modificato  dall'art.  4,
comma 4, del C.C.N.L. integrativo del 6 maggio 2010 dell'Area III con
riferimento  alla  sola  dirigenza  sanitaria  e  delle   professioni
sanitarie (La retribuzione di posizione dei dirigenti a  rapporto  di
lavoro esclusivo).