Art. 91.
(Condanna alle spese).
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale
proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo
maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in
margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del
titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale
giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia
notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono
decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo
dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale
giudiziario.
((Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il
valore della domanda.))