Art. 92 
                         (Cartelle cliniche) 
 
   1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati  redigono
e conservano una cartella  clinica  in  conformita'  alla  disciplina
applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per  assicurare  la
comprensibilita' dei dati  e  per  distinguere  i  dati  relativi  al
paziente da quelli eventualmente riguardanti altri  interessati,  ivi
comprese informazioni relative a nascituri. 
   2. Eventuali richieste di presa visione o  di  rilascio  di  copia
della cartella e dell'acclusa scheda  di  dimissione  ospedaliera  da
parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in
tutto o  in  parte,  solo  se  la  richiesta  e'  giustificata  dalla
documentata necessita': 
   a) di far valere o difendere un diritto  in  sede  giudiziaria  ai
sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari  a  quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita'
o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile; 
   b) di tutelare, in conformita'  alla  disciplina  sull'accesso  ai
documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante  di
rango pari  a  quella  dell'interessato,  ovvero  consistente  in  un
diritto  della  personalita'  o  in  un  altro  diritto  o   liberta'
fondamentale e inviolabile.