ART. 92
          (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

   1.  Le  zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui
all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
   2.   Ai  fini  della  prima  individuazione  sono  designate  zone
vulnerabili  le  aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza
del presente decreto.
   3.  Per  tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla
data  di  entrata  in  vigore della parte terza del presente decreto,
dopo  quattro  anni  da  tale  data il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  con  proprio  decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, puo' modificare i criteri di cui al comma 1.
   4.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte  terza  del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e
tenendo  conto  delle  indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla
parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorita' di
bacino,   possono  individuare  ulteriori  zone  vulnerabili  oppure,
all'interno  delle  zone  indicate  nell'Allegato  7/A-III alla parte
terza  del  presente  decreto,  le  parti  che non costituiscono zone
vulnerabili.
   5.  Per  tener  conto  di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al
momento  della  precedente  designazione, almeno ogni quattro anni le
regioni,   sentite   le  Autorita'  di  bacino,  possono  rivedere  o
completare  le  designazioni  delle  zone  vulnerabili. A tal fine le
regioni  predispongono  e attuano, ogni quattro anni, un programma di
controllo  per  verificare  le concentrazioni dei nitrati nelle acque
dolci  per  il  periodo  di  un  anno, secondo le prescrizioni di cui
all'Allegato  7/A-I  alla  parte  terza del presente decreto, nonche'
riesaminano  lo  stato  eutrofico  causato da azoto delle acque dolci
superficiali,  delle  acque  di  transizione  e  delle  acque  marine
costiere.
   6.  Nelle  zone  individuate  ai  sensi  dei commi 2, 4 e 5 devono
essere  attuati  i  programmi di azione di cui al comma 7, nonche' le
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al
decreto  del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile
1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
102 del 4 maggio 1999.
   7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4,
ed  entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di
cui  al  comma  5,  le  regioni, sulla base delle indicazioni e delle
misure  di  cui  all'Allegato  7/A-IV  alla  parte terza del presente
decreto, definiscono, o rivedono se gia' posti in essere, i programmi
d'azione  obbligatori  per  la  tutela  e  il risanamento delle acque
dall'inquinamento   causato   da   nitrati  di  origine  agricola,  e
provvedono  alla  loro  attuazione  nell'anno  successivo per le zone
vulnerabili  di  cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per
le zone di cui al comma 5.
   8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
    a)  integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il
codice  di  buona  pratica  agricola,  stabilendone  le  modalita' di
applicazione;
    b)   predisporre   ed  attuare  interventi  di  formazione  e  di
informazione  degli  agricoltori sul programma di azione e sul codice
di buona pratica agricola;
    c)  elaborare  ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla
definizione  o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari
strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi
sulla  base  dei  risultati  ottenuti;  ove  necessario, modificare o
integrare  tali  programmi  individuando,  tra  le  ulteriori  misure
possibili,  quelle  maggiormente  efficaci, tenuto conto dei costi di
attuazione delle misure stesse.
   9.  Le  variazioni  apportate  alle  designazioni,  i programmi di
azione,  i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le
revisioni  effettuate  sono  comunicati  al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  secondo  le  modalita'  indicate nel
decreto  di  cui  all'articolo  75,  comma  6.  Al  Ministero  per le
politiche  agricole  e  forestali  e'  data  tempestiva notizia delle
integrazioni  apportate al codice di buona pratica agricola di cui al
comma  8,  lettera  a),  nonche'  degli  interventi  di  formazione e
informazione.
   10.  Al  fine di garantire un generale livello di protezione delle
acque  e'  raccomandata  l'applicazione  del  codice di buona pratica
agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.
 
          Nota all'art. 92:
              - Il   decreto   ministeriale   del  Ministero  per  le
          politiche  agricole e forestali del 19 aprile 1999, recante
          «Approvazione  del  codice  di  buona  pratica agricola» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 102, S.O. 4 maggio
          1999.