Art. 92 
 
        Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti 
 
                    (art. 95, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il concorrente singolo puo' partecipare alla gara qualora  sia
in     possesso     dei     requisiti     economico-finanziari      e
tecnico-organizzativi  relativi   alla   categoria   prevalente   per
l'importo totale dei lavori ovvero  sia  in  possesso  dei  requisiti
relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili  per
i singoli importi. I requisiti relativi alle  categorie  scorporabili
non posseduti dall'impresa devono  da  questa  essere  posseduti  con
riferimento alla categoria prevalente. 
    2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34,  comma
1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo  34,  comma
1, lettera e), del codice, ed i  soggetti  di  cui  all'articolo  34,
comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti  di
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o  da  una
impresa consorziata  nella  misura  minima  del  quaranta  per  cento
dell'importo  dei  lavori;  la  restante  percentuale  e'   posseduta
cumulativamente dalle mandanti  o  dalle  altre  imprese  consorziate
ciascuna nella misura minima del dieci  per  cento  dell'importo  dei
lavori.  I  lavori  sono  eseguiti   dai   concorrenti   riuniti   in
raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote
di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime  di  cui  al
presente comma. La mandataria in ogni caso possiede  i  requisiti  in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 
    3. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34,  comma
1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo  34,  comma
1, lettera e), del codice, ed i  soggetti  di  cui  all'articolo  34,
comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale,  i  requisiti  di
qualificazione  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi   sono
posseduti  dalla  mandataria  nella   categoria   prevalente;   nelle
categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti  previsti
per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella
misura indicata per l'impresa  singola.  I  requisiti  relativi  alle
lavorazioni scorporabili non assunte dalle  mandanti  sono  posseduti
dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 
    4. Per i soggetti  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  lettera
f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel
caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale  e
di raggruppamento di tipo verticale. 
    5. Se il  singolo  concorrente  o  i  concorrenti  che  intendano
riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i  requisiti  di  cui  al
presente articolo,  possono  raggruppare  altre  imprese  qualificate
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando,
a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non  superino  il
venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute  da  ciascuna  sia  almeno
pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
    6. I requisiti per i progettisti  previsti  dal  bando  ai  sensi
dell'articolo 53, comma 3, del codice devono essere  posseduti  dalle
imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione,  attraverso  un
progettista associato o indicato in  sede  di  offerta  in  grado  di
dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90,  comma  1,
lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti  in
rapporto all'ammontare delle spese di progettazione: 
    a) dai requisiti  indicati  all'articolo  263  qualora  l'importo
delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro; 
    b) dai requisiti indicati  all'articolo  267,  qualora  l'importo
delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro. 
    Le  imprese  attestate  per  prestazioni   di   progettazione   e
costruzione devono possedere i  requisiti  di  cui  alla  lettera  a)
ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione o  l'indicazione  in
sede di offerta di un  progettista  scelto  tra  i  soggetti  di  cui
all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)  e  h),  del
codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati  attraverso
il proprio staff di progettazione. 
    7. In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai  fini
della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito  in
raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna  delle
categorie di cui all'articolo 107,  comma  2,  per  l'intero  importo
richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere
i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie  di
cui  all'articolo  107,  comma  2,  e  oggetto  di  subappalto,   con
riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite  massimo
di subappaltabilita'  nella  misura  del  trenta  per  cento  fissata
dall'articolo 170, comma  1,  per  ciascuna  categoria  specialistica
prevista dal bando di gara o dalla lettera di  invito.  Il  bando  di
gara, l'avviso  di  gara  o  la  lettera  di  invito,  ove  prevedano
lavorazioni relative ad una o piu' categorie di cui all'articolo 107,
comma 2, di importo non superiore ai  150.000  euro  e  singolarmente
superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma  11,
del  codice  indicano  per  ciascuna   di   esse   i   requisiti   di
qualificazione ai sensi dell'articolo 90. 
    8. Le imprese qualificate nella I e nella II classifica,  non  in
possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma  1,  della  certificazione
del sistema di qualita' aziendale conforme alle norme  europee  della
serie  UNI  EN  ISO  9000,  possono  partecipare  in   raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli  affidamenti  di
contratti  per  i  quali  sia  richiesta   al   concorrente   singolo
un'attestazione per classifiche superiori. 
 
              Note all'art. 92 
              - Il testo dell'art. 34, comma 1, lett. d), e),  f)  ed
          f-bis), del citato decreto legislativo 12  aprile  2006  n.
          163, e' il seguente: 
              "Art. 34 (Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici) - 1. Sono ammessi  a  partecipare  alle
          procedure di affidamento dei contratti pubblici i  seguenti
          soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 
              a) -c) (omissis) 
              d)  i   raggruppamenti   temporanei   di   concorrenti,
          costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),  i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale  esprime
          l'offerta in nome e per conto proprio e  dei  mandanti;  si
          applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              e)  i  consorzi  ordinari   di   concorrenti   di   cui
          all'articolo 2602  del  codice  civile,  costituiti  tra  i
          soggetti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  presente
          comma, anche in forma di societa'  ai  sensi  dell'articolo
          2615-ter del codice civile; si  applicano  al  riguardo  le
          disposizioni dell'articolo 37; 
              f) i soggetti che abbiano  stipulato  il  contratto  di
          gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              f-bis) operatori economici, ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
          conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
          Paesi." 
              - Il testo dell'art. 53, comma 3,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "3.  Quando  il  contratto  ha  per  oggetto  anche  la
          progettazione,  ai  sensi  del  comma  2,   gli   operatori
          economici devono possedere i  requisiti  prescritti  per  i
          progettisti, ovvero avvalersi di  progettisti  qualificati,
          da indicare nell'offerta, o partecipare  in  raggruppamento
          con soggetti qualificati per  la  progettazione.  Il  bando
          indica i requisiti richiesti  per  i  progettisti,  secondo
          quanto  previsto  dal   capo   IV   del   presente   titolo
          (progettazione e concorsi di progettazione), e  l'ammontare
          delle spese di progettazione comprese nell'importo  a  base
          del contratto." 
              - Per il testo  dell'art.  90,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 48. 
              - Il testo dell'art. 37, comma 11, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "11.  Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  di   lavori   rientrino,   oltre   ai   lavori
          prevalenti, opere per le  quali  sono  necessari  lavori  o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
          speciali, e qualora una o piu'  di  tali  opere  superi  in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori, se i soggetti affidatari  non  siano  in  grado  di
          realizzare le predette componenti,  possono  utilizzare  il
          subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
          terzo periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco  delle
          opere di cui al presente  comma,  nonche'  i  requisiti  di
          specializzazione richiesti  per  la  loro  esecuzione,  che
          possono   essere   periodicamente   revisionati   con    il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso  di  subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al subappaltatore dell'importo delle  prestazioni  eseguite
          dallo stesso, nei limiti del contratto  di  subappalto;  si
          applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo."