Art. 92 (L)
Edifici  di  speciale importanza artistica (legge 3 febbraio 1974, n.
                            64, art. 16)

  1. Per  l'esecuzione  di  qualsiasi lavoro di natura antisismica in
edifici  o  manufatti  di  carattere  monumentale o aventi, comunque,
interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di
privata  proprieta',  restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.