Art. 92. (Art. 13 del Testo Unico) PALETTI SEGNALETICI Laddove lo richiedano le esigenze della circolazione possono essere adottati paletti con dipintura a striscie alterne bianche e rosse di larghezza cm. 20. La sezione di questi paletti puo' essere quadra rettangolare o triangolare in particolare tale segnalazione sara' adottata per delimitare i due lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati e quelli che, per la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti devono avere altezza minima di m. 1 da terra, sezione alta a garantire una buona visibilita' a distanza, e dovranno essere provvisti alla estremita' superiore di un elemento rifrangente rosso e di uno bianco, frontalmente ai due sensi di circolazione della strada principale, di superficie minima cadauno di cmq. 100.