(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 92)
                              Art. 92. 
                               Ricorsi 

 
  Contro il provvedimento di rigetto dell'intendente  di  finanza  e'
ammesso ricorso al Ministro per le  finanze  nel  termine  di  trenta
giorni dalla notificazione. 
  La  decisione  del   Ministro   per   le   finanze   e'   trasmessa
all'intendente di finanza che la notifica all'esattore. 
  Contro la decisione di rigetto  del  Ministro  per  le  finanze  e'
ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei  conti,  da  proporsi  nel
termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione stessa.