Art. 92. 
            Sperimentazioni di nuove attivita' didattiche 
 
  Alle Universita' e agli altri istituti di istruzione  universitaria
e' consentito sperimentare con il consenso del  docente  interessato,
nuove  modalita'  didattiche  rivolte   a   rendere   piu'   proficuo
l'insegnamento  in  relazione  anche  alle  strutture   organizzative
previste in via sperimenta dal presente decreto ed  alle  connessioni
con istituzioni ed enti culturali, scientifici ed economici  pubblici
e privati esistenti nella regione ed in regioni contermini per quanto
concerne i compiti didattici di cui all'art. 85. 
  Per il conseguimento di tale  finalita'  possono  essere  stipulate
convenzioni con gli enti di  cui  al  precedente  comma  al  fine  di
aggiornamento e riqualificazione professionale anche con  altri  enti
pubblici o privati, eventualmente riuniti in consorzi. 
  Le convenzioni sono stipulate dal rettore su proposta dei  consigli
dei  corsi  di  laurea  o  di  indirizzi  interessati  previo  parere
favorevole del consiglio di amministrazione. 
  I consigli di corso di laurea o di indirizzo  possono  sperimentare
altresi' forme diversificate di studio e di frequenza anche  mediante
corsi a svolgimento estivo serale ovvero forme di  frazionamento  dei
programmi e degli esami. 
  Per agevolare la preparazione degli studenti possono essere inoltre
istituite strutture didattiche ausiliarie decentrate  mediante  anche
l'apprestamento di sussidi audiovisivi. 
  Rimane fermo l'obbligo di ogni professore di  svolgere  il  proprio
corso di insegnamento ufficiale.