Art. 92 Crediti di imposta 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da societa' e da enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, o redditi prodotti all'estero, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.