(Norme-art. 92)
                               Art. 92 
    (Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare) 
  1. L'ordinanza che dispone la misura  cautelare  e'  immediatamente
trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che
ha  emesso  il  provvedimento,   all'organo   che   deve   provvedere
all'esecuzione ovvero,  nel  corso  delle  indagini  preliminari,  al
pubblico ministero che ne  ha  fatto  richiesta,  il  quale  ne  cura
l'esecuzione.