(Regolamento di polizia mortuaria- art. 92)
                              Art. 92. 
  1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato  e
di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 
  2. Le concessioni  a  tempo  determinato  di  durata  eventualmente
eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  1975,
n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla
tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave  situazione
di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non
sia  possibile  provvedere  tempestivamente  all'ampliamento  o  alla
costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con
la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98. 
  3. Con  l'atto  della  concessione  il  comune  puo'  importare  ai
concessionari determinati obblighi, tra cui quello  di  costruire  la
sepoltura  entro  un  tempo  determinato  pena  la  decadenza   della
concessione. 
  4. Non puo' essere fatta concessione di aree per sepolture  private
a persone o ad enti  che  mirino  a  farne  oggetto  di  lucro  e  di
speculazione. 
 
          Nota all'art. 92:
             -  Il  D.P.R.  n.  803/1975  ha  approvato il precedente
          regolamento di polizia mortuaria,  abrogato  dall'art.  108
          del presente regolamento.