Art. 92 (a).
          Estratto dei documenti di circolazione o di guida
  1. Quando per ragione d'ufficio i  documenti  di  circolazione,  la
patente  di  guida  e  il  certificato di abilitazione professionale,
ovvero uno degli altri  documenti  previsti  dall'art.  180,  vengono
consegnati  agli  uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze
inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi  provvedono
a  fornire,  previo  accertamento  degli  adempimenti  prescritti, un
estratto  del  documento  che  sostituisce  a   tutti   gli   effetti
l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
  2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o societa' di consulenza ai
sensi  dell'art.  7,  comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 (b),
sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di  ((
trenta  giorni )) dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo
stesso giorno  di  annotazione  sul  registro-giornale  tenuto  dalle
predette  imprese  o  societa'.  Queste  devono  porre a disposizione
dell'interessato, entro  ((  trenta  giorni  ))  dal  rilascio  della
ricevuta, l'estratto di cui al comma 1.
(( 3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la  ))
(( sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire      ))
(( cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre   ))
(( violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca          ))
(( dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto      ))
(( 1991, n. 264 )) (b). (( Ogni altra irregolarita' nel rilascio   ))
(( della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del     ))
(( pagamento di una somma da lire centomila a lire                 ))
(( quattrocentomila. ))                                            ))
  4.  Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire quattrocentomila.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 40 del D.Lgs. n. 360/1993  e  dall'art.  3  della
          legge  n.  11/1994 e cosi' corretto per effetto dell'avviso
          di rettifica al predetto D.Lgs. n.    360/1993,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 51 del 3
          marzo 1994.
             (b)  Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.  264/1991
          (Disciplina    dell'attivita'    di   consulenza   per   la
          circolazione dei mezzi di trasporto) e' il seguente:
             "Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  di
          consulenza  per  la circolazione dei mezzi di trasporto). -
          1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui
          all'articolo     2,     l'autorizzazione      all'esercizio
          dell'attivita'  di consulenza per la circolazione dei mezzi
          di trasporto e' rilasciata, dalla  provincia,  al  titolare
          dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
               a)  sia  cittadino  italiano di uno degli Stati membri
          della Comunita' economica europea residente in Italia;
               b) abbia raggiunto la maggiore eta';
               c) non abbia riportato condanne per delitti contro  la
          pubblica  amministrazione,  contro  l'amministrazione della
          giustizia,  contro  la  fede  pubblica,  contro  l'economia
          pubblica,  l'industria e il commercio, ovvero per i delitti
          di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648
          e 648- bis del codice penale, per il delitto  di  emissione
          di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15
          dicembre  1990;  n.  386, o per qualsiasi altro delitto non
          colposo per  il  quale  la  legge  preveda  la  pena  della
          reclusione  non  inferiore,  nel  minimo, a due anni e, nel
          massimo, a cinque  anni,  salvo  che  non  sia  intervenuta
          sentenza definitiva di riabilitazione;
               d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di
          sicurezza personali o a misure di prevenzione;
               e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato
          fallito,  ovvero  non  sia in corso, nei suoi confronti, un
          procedimento per dichiarazione di fallimento;
               f)  sia  in  possesso  dell'attestato   di   idoneita'
          professionale di cui all'art. 5;
               g)  disponga  di locali idonei e di adeguata capacita'
          finanziaria valutati  alla  stregua  di  criteri  definiti,
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  dal  Ministro  dei  trasporti  con
          proprio  decreto,  sentite  le  associazioni  di  categoria
          maggiormente rappresentative a livello nazionale.
             2. Nel caso di  societa',  l'autorizzazione  di  cui  al
          comma  1  e'  rilasciata  alla  societa'.  A  tal  fine,  i
          requisiti di cui alle lettere a), b),  c),  d)  ed  e)  del
          comma 1 devono essere posseduti:
               a)  da  tutti  i  soci, quando trattasi di societa' di
          persone;
               b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa'
          in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
               c)  dagli  amministratori  per  ogni  altro  tipo   di
          societa'.
             3.  Nel  caso  di  societa',  il  requisito  di cui alla
          lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno  uno
          dei  soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e
          il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere
          posseduto dalla societa'.
             4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1  e'
          subordinato     al     contestuale     deposito,     presso
          l'amministrazione provinciale, di una  cauzione  pecuniaria
          di entita' determinata, entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge, con decreto del
          Ministro dei trasporti di concerto  con  i  Ministri  della
          marina  mercantile  e  delle finanze, nonche' al versamento
          del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'art. 8".
             Il testo dell'art. 7, comma 1,  della  citata  legge  n.
          264/1991  e'  il  seguente:  "1. L'impresa o la societa' di
          consulenza per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto
          quando  il documento di circolazione del mezzo di trasporto
          o  il  documento  di  abilitazione alla guida venga ad esse
          consegnata per gli adempimenti  di  competenza,  rilasciano
          all'interessato  una  ricevuta conforme a modello approvato
          dal Ministro dei  trasporti,  con  proprio  decreto,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge".