Art. 92 (a). Estratto dei documenti di circolazione o di guida 1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni. 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o societa' di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 (b), sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di (( trenta giorni )) dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o societa'. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro (( trenta giorni )) dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1. (( 3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la )) (( sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire )) (( cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre )) (( violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca )) (( dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto )) (( 1991, n. 264 )) (b). (( Ogni altra irregolarita' nel rilascio )) (( della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del )) (( pagamento di una somma da lire centomila a lire )) (( quattrocentomila. )) )) 4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 360/1993 e dall'art. 3 della legge n. 11/1994 e cosi' corretto per effetto dell'avviso di rettifica al predetto D.Lgs. n. 360/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1994. (b) Il testo dell'art. 3 della legge n. 264/1991 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) e' il seguente: "Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea residente in Italia; b) abbia raggiunto la maggiore eta'; c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648- bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990; n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; f) sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5; g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone; b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni; c) dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'. 3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'. 4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al contestuale deposito, presso l'amministrazione provinciale, di una cauzione pecuniaria di entita' determinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, nonche' al versamento del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'art. 8". Il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge n. 264/1991 e' il seguente: "1. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnata per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".