Art. 92. Riordino di strutture 1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in particolare: a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo; b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma; c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano; d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna. 2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonche' all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla legge 19 maggio 1989, n. 183, in conformita' ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti. 3. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia.
Nota all'art. 92: - Per gli estremi della legge 18 maggio 1989, n. 183, si veda in nota all'art. 87.