Art. 92 
 
            Tutela procedimentale dell'operatore in caso 
                di controlli eseguiti successivamente 
             all'effettuazione dell'operazione doganale 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis.  Nel  rispetto  del
principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della  legge  27
luglio 2000, n. 212,  dopo  la  notifica  all'operatore  interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio,  o  nel  caso  di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al  medesimo  della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono  essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a  base
delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi  agli
elementi  dell'accertamento  riscontrati  nel  corso  del  controllo,
l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di  avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale  prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.». 
  2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli  accertamenti  e  le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative  in  materia  doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio
1973, n. 43,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  11  del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.». 
  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate  e,  in  particolare,   gli   uffici   incaricati   degli
accertamenti doganali e della revisione dei  medesimi,  provvederanno
agli   adempimenti   derivanti   dall'attuazione    delle    predette
disposizioni  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.