Art. 92 
 
 
                  Tutela degli accordi di garanzia 
 
  1. Con riferimento alle passivita' garantite per  contratto,  anche
con trasferimento del titolo in proprieta', e'  vietata  la  cessione
separata delle attivita' a garanzia della passivita',  del  beneficio
della garanzia o della  passivita'  garantita  e  la  modifica  o  lo
scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri
accessori di cui all'articolo 61, se l'effetto della modifica o dello
scioglimento e' che la  passivita'  cessa  di  essere  garantita.  Si
applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.