Art. 92 
 
 
            (Riduzione del numero di offerte e soluzioni) 
 
  1. Le  stazioni  appaltanti,  quando  ricorrono  alla  facolta'  di
ridurre il numero di offerte da negoziare  di  cui  all'articolo  62,
comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo  63,  comma
9, effettuano tale riduzione applicando i criteri  di  aggiudicazione
indicati nei documenti di gara. Nella fase finale  tale  numero  deve
consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia  un
numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.